Onorevoli Colleghi! - Le opere di pubblica utilità, in particolare nei centri urbani, comportano frequentemente la chiusura alla circolazione veicolare di strade o di vie d'accesso, causando ingenti danni a commercianti, artigiani e fornitori di servizi la cui sede si trova situata nelle aree interessate dai lavori stessi. In alcuni casi tali soggetti si trovano addirittura costretti, per mesi, alla chiusura della propria attività.

      Le pesanti conseguenze economiche che ne derivano restano attualmente a totale carico del titolare dell'attività mentre è evidente che, proprio per la pubblica utilità degli interventi che provocano i disagi, sarebbe più corretto consentire il ristoro dei danni subiti attingendo a fondi pubblici.

      Un'iniziativa in questo senso è stata presa dalla regione Sicilia la quale, con la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ha consentito, agli imprenditori i cui esercizi siano ubicati nell'ambito di centri urbani e la cui attività abbia subìto un danno per effetto della chiusura prolungata al traffico per almeno un mese dei centri medesimi, di accedere a un contributo straordinario, a titolo di indennizzo parziale del danno effettivamente subìto dall'impresa. Tale iniziativa appare corretta, ed è quindi opportuno estendere all'intero

 

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territorio nazionale una procedura che deve considerarsi meramente risarcitoria. L'obiettivo della presente proposta di legge è dunque quello di fare sì che lo Stato contribuisca in modo concreto, attraverso un indennizzo, anche se parziale, a ridurre i danni economici causati, a soggetti titolari di attività a carattere commerciale, artigianale o rivolta all'erogazione di servizi, dall'apertura di cantieri per la realizzazione di opere di pubblica utilità, con la conseguente chiusura prolungata alla circolazione delle vie d'accesso. Gli oneri complessivi, stimati in 7,5 milioni di euro, saranno reperiti attraverso la corrispondente riduzione del «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalità di erogazione del contributo saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
 

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